lunedì 12 luglio 2010

...Facciamoli stare zitti!!!

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visite investimenti sicuri


E’ impressionante!!!
Qualche tempo fa, insieme a mio Marito, ci siamo dovuti recare c/o la Caserma dei Carabinieri di Oriolo ...perchè si ipotizzava nei nostri confronti il reato di STAMPA CLANDESTINA.
...E MENOMALE!!!, visto che il contenuto del "giornale" completamente gratuito "LA VOCE DI NOCARA", documento informativo, è tratto nella sua quasi interezza dalle inserzioni del mio blog di NOCARA UNITI!!!
MENOMALE!!!
Fatto sta, però, che per “alcuni”, e non mi riferisco assolutamente alle Forze dell’Ordine, me ne guarderei bene, perché sono stati chiamati a svolgere il proprio dovere, dicevo, per “alcuni” l’ipotesi di reato pare sia previsto per la divulgazione di un “giornalino” destinato a 20, 30, 40 persone ...e non per le pubblicazioni su internet a cui il MONDO INTERO può facilmente accedere.
Mi sembra proprio, dato che si parla di poche persone, ...che sempre per “alcuni”, si sia potuto ipotizzare addirittura un reato contro la legge sulla privacy!!!
Comunque, anche se non l’abbiamo fatto prima, e per vari motivi, eccoci di nuovo qui ...e questa volta sicuramente con più tenacia e soddisfazione, per aver vinto anche questa battaglia: una battaglia per la Democrazia con la D maiuscola, ...una piccola battaglia per la società civile, che serve.
Sicuramente qualcuno avrà “cantato vittoria” prima!, ma sicuramente qualcun altro sarà stato scontento per l’interruzione della divulgazione di questo notiziario della politica a Nocara!!! A questi ultimi una promessa: non vi preoccupate, recupereremo tutto il tempo perso; già a partire dalla prossima imminente pubblicazione; inseriremo tutto “il buon lavoro” svolto dalla maggioranza di governo e tutto ciò che è stato di nostra competenza per poterlo “applaudire” fino a farci diventare le mani rosse.
E' bene informare dunque “qualcuno” di questa legge, ...e che se la studi, ...o meglio ancora, se la faccia spiegare da qualcuno competente.

Legge dell'8 febbraio 1947 n. 48 (G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948):

Se la pubblicazione non ha una periodicità regolare, non c’è l’obbligo di iscrizione alla cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art. 2 legge del 47/48
Questo per dire, cari amici, non solo di aver vinto legalmente ma, soprattutto, per aver vinto contro l’ignoranza e a favore della naturale quanto mai assolutamente corretta prassi di chi è tenuto, e non solo per il ruolo che veste ma, anche per gli aspetti sociali che ne derivano, a portare a conoscenza di tutti i cittadini di quanto succede, dunque, anche di quelli che non utilizzano internet e vogliono e devono però sapere.
Questo è il compito che si prefigge "il giornale" che divulghiamo, ...se poi, le cose che inseriamo non fanno piacere a qualcuno!!!, beh!, non è certo colpa nostra se anziché governare secondo le leggi dello Stato e della seria e ineludibile capacità di farlo ...ci si è "creato" uno Statuto proprio dove tutto è possibile e dove la “legge” è quella pensata per l’occasione!!! ...Non è colpa nostra!!!
Dunque, eccoci di nuovo qua a continuare a perseguire i nostri obiettivi, serenamente, diligentemente ...e soprattutto convinti di donare un servigio alla popolazione di Nocara.
EVVIVA L’INFORMAZIONE
*************** Dimenticavo: per l’occasione, saranno aumentate naturalmente le copie: ...come a dire, tutto ciò che la maggioranza fa ...gli si rivolta contro.

Intanto Buona lettura della legge
Pandolfi Maria Antonietta.

Applicazione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 62/01.
Se non c'è periodicità regolare non c'è l'obbligo della registrazione, ma solo dell'indicazione delle notizie prescritte dall'articolo 2 della legge 47/48:
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
Inoltre:
Per le stampe non periodiche non c'è iscrizione né direttore responsabile, quindi non va scritto il nome del direttore responsabile nelle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 2.
Riassumendo...
1. I "prodotti editoriali" (secondo la definizione dell'art. 1 della legge 62/01) non periodici non sono soggetti a registrazione devono indicare solo luogo e della data della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario.
2. I prodotti editoriali contraddistinti da una periodicità regolare devono iscriversi nel registro della stampa e aggiungere, alle informazioni indicate al punto 1, il nome del direttore o vicedirettore responsabile (senza il quale non può essere ottenuta l'iscrizione).
Tutto questo prescindendo dalle altre questioni in sospeso, come l'obbligo dell'identità del contenuto in tutti gli esemplari, che è normale per la stampa su carta, ma non ha senso per le pubblicazioni online.
Grazie ancora.

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