mercoledì 3 marzo 2010

Approssimazione prima e incompetenza a seguire: questa è la faccia della nuova amministrazione

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Approssimazione prima e incompetenza a seguire: questa la faccia della nuova amministrazione.
E' DAVVERO SCONCERTANTE!!!!!!
Dopo appena 3 richieste di documenti …già le difficoltà iniziano. Ma la cosa più grave è, che neppure si conoscono le regole basilari per amministrare la cosa pubblica. Tant’è, che a legittima richiesta si risponde con “irrequietezza e incompetenza”.
Succede infatti che:

nel caso in cui non si leggesse bene dalla foto,ecco qui di seguito riportato integralmente il contenuto:

PRIMA RICHIESTA

AL SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
DEL COMUNE DI NOCARA (CS)

OGGETTO: richiesta atti, art 43 T.U.e.l. e art 19 Regolamento Consiglio comunale.

La sottoscritta Pandolfi Maria Antonietta, nella qualità di consigliere e capogruppo del gruppo consiliare di minoranza in seno al Consiglio comunale,
C H I E D E
copia di tutte le delibere della giunta e del Consiglio comunale e di tutte le determine dirigenziali adottate dall’ 8/6/2009 al 31/12/2009.

Nocara, 22/2/2010

Pandolfi Maria Antonietta
Loc. Piano della Noce
Nocara (CS)


PRIMA RICHIESTA DA PARTE DEL GRUPPO DI MINORANZA


Risposta alla Richiesta del Gruppo di Minoranza

***per motivi tecnici (non è ben visibile la copia-scanner del protocollo) trascriviamo integralmente quanto. PROTOCOLLO N°112 con RELATA DI NOTIFICA in data 02/03/2010 c/o l'abitazione della sottoscritta.

In riscontro alla sua richiesta di cui al prot. n.89 del 22/02/2010, con pari oggetto, si comunica che la stessa non può essere accolta.
La formulazione generica, il numero elevato di atti richiesti, comporta un onere elevato sia in termini di costi, sia in termini di tempo lavorativo da parte degli uffici.
Al riguardo si comunica che tutti gli atti attinenti la gestione dell’ente sono consultabili e stampabili dal sito Web del comune.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTE MORANO


Ecco ora la nostra risposta con relativo RINNOVO DI RICHIESTA (protocollo fatto in data odierna 03/03/2010 N° 121).
I relativi manifesti sono stati affissi c/o i locali pubblici del nostro paese.

A VOI IL COMMENTO.


AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL COMUNE DI NOCARA (CS)
SANTE MORANO

E, p.c. AL SINDACO DEL COMUNE DI NOCARA (CS)


OGGETTO: provvedimento di diniego accesso agli atti, prot. N. 112 del 2-3-2010.


Con riferimento al provvedimento di diniego di accesso agli atti, emesso in data 2-3-2010, prot. N. 112, la sottoscritta, in nome del gruppo consiliare di minoranza, preliminarmente rileva, con profondo sconcerto, la totale e netta chiusura dell’amministrazione comunale a ogni forma di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volta al controllo e quindi al perseguimento dell’ordinato e corretto svolgersi dell’attività amministrativa e della gestione dell’Ente.
Questo comportamento denota un’allergia e un fastidio alle attività intraprese dal gruppo di minoranza, giacché trattasi della prima richiesta di accesso agli atti, che non può certo favorire l’instaurarsi di un clima sereno e collaborativo, perché impostato sul diniego dei diritti e sul conflitto legale.
Che problema ha l’Amministrazione comunale a consentire l’accesso agli atti del Comune da parte del gruppo di minoranza, se gli atti son stati adottati nel rispetto delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento costituzionale?
Se ciò non è possibile, si può concludere che si vuole fare solo un dispetto o, cosa ancora più grave, che si vogliono nascondere e omettere alla conoscenza pubblica situazioni poco chiare.
Il diritto di accesso in base al principio della trasparenza dovrebbe essere ampliato e garantito sempre e non invece compresso con artifizi e motivazioni al limite della democrazia e della legalità.
Il Comune di Nocara, con la precedente amministrazione, è stato aperto e trasparente e non ha mai invocato motivazioni trovate al momento per la propria convenienza politica.
Il Comune non è un’azienda privata!
L’azione amministrativa del nostro ordinamento giuridico è improntata all’insegna del principio della trasparenza.
La trasparenza è un principio non solo dell’ordinamento giuridico italiano ma anche europeo (Risoluzione n. 81/89 del Consiglio d’Europa e nella dichiarazione sul diritto di accesso allegata al Trattato di Maastricht).
Nel contesto dell’attuale ordinamento degli enti locali, dove ogni forma di controllo si è affievolita rispetto ai precedenti assetti da parte di organi statali e regionali e con più poteri riconosciuti agli esecutivi comunali, con la distinzione dei compiti e responsabilità fra amministratori e dirigenti locali, sono rafforzati i compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo da parte del consiglio comunale e dei singoli consiglieri.
Il diritto di accesso di cui il consigliere comunale è titolare oltre che dalla legge 241/90 è assicurato e rinforzato dalla norma speciale di cui all’art. 43 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 che testualmente recita: “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.
La norma riconosce, quindi, al consigliere un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa, che detta il diritto di accesso dei consiglieri comunali non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto “nei casi specificatamente determinati dalla legge” (TAR Sardegna, Sez. II, 30-11-2004, n. 1782).
Il diritto del consigliere, naturalmente, deve essere esercitato in maniera corretta e non in contrasto con le finalità della legge.
Sarebbe discutibile, infatti, il comportamento del consigliere che chiedesse e ottenesse copia di documenti non utili all’esercizio del mandato amministrativo, o per fini personali o ancora peggio per arrecare molestie o intralciare l’attività degli uffici comunali.
Nel merito del diniego è da sottolineare e ribadire con forza che la richiesta non è assolutamente generica, perché circostanziata agli atti della giunta, del consiglio e dei responsabili dei servizi adottati in un termine relativamente breve e limitato nel tempo (8-6-2009/31-12-2009).
Non parliamo di un grosso Comune ma di un micro Comune la cui produzione di atti è minima.
Al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego, salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare - che lo stesso agisca per interesse personale, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta comunale esercitino correttamente la loro funzione.
Peraltro nel caso di specie la richiesta non appare eccessivamente laboriosa e defatigante ed in ogni caso, nei limiti del ragionevole e del più celermente possibile, qualora l’esaudimento della stessa possa essere di una certa gravosità, potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente. (C.S., Sez. IV, 21-8-2006, n. 4855).
ll responsabile del servizio si preoccupa, infatti, di trovare le giustificazioni strumentali adatte allo scopo per la genericità della richiesta, del numero elevato degli atti richiesti, del dispendio in termini di costo e di tempo che comporta il rilascio delle copie e la rigetta in toto.
Questo comportamento denota, con molta chiarezza, l’ostilità del funzionario nei confronti del gruppo di minoranza e l’agire in netto favore della maggioranza consiliare a cui risponde, perché altrimenti si sarebbe preoccupato di trovare il modo e la forma per consentire anche un limitato o parziale accesso, oppure dilazionarlo nel tempo.
Tale asserzione è confermata dall’invito rivolto dallo stesso a consultare gli atti sul sito Web del Comune, senza considerare che non tutti sono in possesso di un Personal Computer e di un abbonamento ad internet, e che, comunque, gli atti sul sito Web non sono atti ufficiali in quanto possono contenere errori e/o omissioni.
Per tali motivazioni, la sottoscritta, rinnova la richiesta prodotta in data 22-2-2010, prot. N. 112, del rilascio di copia di tutte le delibere della giunta e del Consiglio comunale e di tutte le determine dirigenziali adottate dall’ 8/6/2009 al 31/12/2009, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 323 del C.P..

Nocara, 3/3/2010

Pandolfi Maria Antonietta
Loc. Piano della Noce
Nocara (CS)

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